STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                              

                                                                                              

ALBA, lì 15 aprile 2024

 

 

OGGETTO: Trattamento integrativo speciale per lavoratori del comparto turistico.

 

 

Spettabile Azienda,

con la Legge di Bilancio 2024, al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuto a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, L. 287/1991, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito. Tale misura è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

 

La misura in esame, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, riprende in sostanza quella di cui all’art. 39-bis del decreto Lavoro. Il trattamento integrativo speciale in commento è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, come sopra individuati, a condizione che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo che l’erogazione del trattamento in commento possa avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta indica, inoltre, nella Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, essi potranno utilizzare l’istituto della compensazione mediante il primo modello F24 utile. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate già lo scorso anno, mediante l’utilizzo dei consueti servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate stessa utilizzando il codice tributo “1702”.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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